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Codice Penale

"Articolo 595. - Diffamazione.- Chiunque fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a quattro milioni".


"Articolo 596. - Esclusione della prova liberatoria.- Il colpevole dei delitti preveduti nei due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo, la prova della verità del fatto è sempre ammessa.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile".

" Articolo 596-bis. - (Diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione). - Chiunque col mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società, di una associazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, o con la multa non inferiore a lire un milione.
L'autore della offesa non è punibile se il direttore o comunque il responsabile dei mezzi di comunicazione di cui al comma precedente:
a) entro due giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica o diffonde con la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione, purchè di equivalente importanza per rilievo nazionale, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo;
b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile della diffusione, entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione, purchè di equivalente importanza per rilievo nazionale senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano evidente contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 596 ed al secondo e terzo comma dell'articolo 597".


"Articolo 57. - (Omesso impedimento di reati connessi col mezzo della stampa periodica o mediante trasmissioni informatiche e telematiche) Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile del periodico che omette, per colpa, di esercitare il controllo necessario ad impedire che siano connessi reati col mezzo della pubblicazione, anche mediante trasmissioni informatiche o telematiche, è punito, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo."


All'articolo 57-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

nella rubrica, dopo le parole: "non periodica" sono aggiunte le seguenti: "o di trasmissioni informatiche o telematiche";
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In quest'ultimo caso, se la pubblicazione avviene mediante trasmissioni informatiche o telematiche, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano alla persona responsabile della gestione della diffusione".

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Lo Zio Tazio

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Ultima modifica di LoZioTazio il mar 30 mag, 2006 5:35 pm, modificato 2 volte in totale.

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(Fonte ANSA) - La diffamazione a mezzo stampa si depenalizza. E si esclude definitivamente il carcere per i giornalisti. E' quanto prevede il testo appena presentato in commissione giustizia dalla relatrice Isabella Bertolini (Fi). Si prevedono multe che variano dai 1500 ai 7500 euro. Nel nuovo testo presentato dalla Bertolini si prevede anche un tetto massimo per il risarcimento del danno: 25 mila euro. E l'azione civile per il risarcimento si prescrive entro un anno dalla pubblicazione.

"Salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso - si legge nel testo appena depositato - il direttore o il vicedirettore responsabile rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto e' conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena e' in ogni caso ridotta di un terzo".

Nella nuova formulazione del provvedimento si prevede anche che il competente ordine professionale stabilisca delle sanzioni disciplinari in seguito alla trasmissione degli atti da parte della magistratura.

Anche l'ingiuria e' punita con una multa fino a 650 euro. La pena aumenta a 950 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene aumentano se l'offesa e' commessa davanti a piu' persone. Anche la diffamazione semplice, cioe' quella non a mezzo stampa, sara' punita con una multa che puo' arrivare fino a 1500 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena potra' arrivare fino a 2500 euro. Se l'offesa "e' arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita' ovvero in atto pubblico - si legge ancora nel testo - si applica la pena della multa da 500 a 2500 euro. Le sanzioni previste in questo testo si applicano anche ai siti Internet e viene riformulata anche la parte riguardante la rettifica.

La persona offesa ha il diritto di pretendere la rettifica. L'autore dell'offesa ha non solo l'obbligo di pubblicarla, ma deve anche chiedere ad almeno altri due quotidiani che questa rettifica venga stampata. Il tutto a sue spese. Chi ha offeso deve fare questa richiesta ad almeno altri due quotidiani a tiratura nazionale entro tre giorni dalla rettifica. Chi adempie a questa disposizione dovra' pagare una multa non superiore a 375 euro.


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Lo Zio Tazio

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Diffamazione online? Cambierà tutto
di Franco Abruzzo - Nuova legge all'esame della Camera: la diffamazione a mezzo stampa o Internet perderà il carcere e sarà punita soltanto con la multa fino a 5mila euro. Ecco tutte le novità



Cosa cambierà anche per chi pubblica su Internet? Quale impatto avrà la nuova legge sui casi di diffamazione a mezzo stampa, Internet o altro media? Di seguito ospitiamo un intervento sulla riforma trasmessoci da Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

di Franco Abruzzo
Chi scrive un articolo non rischierà più di andare in galera: se colpevole del reato di diffamazione sarà punito con la multa fino a 5mila euro. Se l'autore dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna "conseguirà" la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo da un mese a tre mesi. La richiesta di rettifica sarà condizione di procedibilità per l'esercizio del diritto di querela (entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto) e per proporre (entro un anno) l'azione di risarcimento danni causati da diffamazione a mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione e diffusione. Il giornalista, che si pente e ritratta o rettifica, sarà dichiarato non punibile e risarcirà il danno maturato per la frazione di tempo compresa tra la pubblicazione dell'articolo e quella della smentita o della rettifica. Questi sono alcuni punti qualificanti del "testo base" della nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa definita dal relatore Gian Franco Anedda (An) con il parere positivo del Governo espresso dal sottosegretario alla Giustizia, Jole Santelli. Il progetto sarà esaminato in maggio dalla Commissione Giustizia di Montecitorio, che potrebbe anche discuterlo in sede deliberante.

Cambierà radicalmente l'articolo 57 del Codice penale, che punisce i reati "commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione". L'articolo dice: "Fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva, rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione soltanto se l'autore della pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile al momento del fatto". In sostanza il direttore responsabile non risponderà più per colpa (in sintesi per aver omesso di vigilare sugli articoli scritti dai redattori e dai collaboratori). Il direttore responsabile o è complice dell'articolista e allora ne seguirà la sorte (per concorso nel reato), oppure, se non è così, rimane fuori dal processo a meno che "l'autore della pubblicazione o della diffusione non sia ignoto o non imputabile al momento del fatto" . Il giornale stampato è parificato ai giornali radiotelevisivi e telematici ("gli altri mezzi di diffusione del pensiero" ).

Viene riscritto l'articolo 596-bis del Codice penale, che sanziona espressamente la "diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione" . Il rinnovato articolo prevede che "chiunque con il mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione o di diffusione offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società o di una associazione, è punito con la multa fino a cinquemila euro. Alla condanna consegue la pubblicazione del dispositivo della sentenza e una delle pene accessorie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del Cp. Se l'autore dell'offesa è un giornalista professionista alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo da un mese a tre mesi" . Il riferimento al primo comma dell'articolo 19 del Cp riguarda "l'interdizione dai pubblici uffici" evidentemente a carico di quanti, pubblici ufficiali (magistrati, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, funzionari dei tribunali), spifferano " notizie del diavolo" e rispondono con i giornalisti della diffusione di fatti ritenuti diffamatori.

Il nuovo articolo 596-bis del Cp, nel rispetto della deontologia professionale dei giornalisti, dà molto spazio e valore al dovere di rettifica e di smentita: "L'autore dell'offesa non è punibile:
1) se entro quattro giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica e diffonde con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, senza commento, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo;
2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento, o, per i periodici nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche, contenute nel limite di trenta righe, dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale;
3) se, citando la fonte, ha riportato le affermazioni di una persona intervistata o acquisite da due fonti qualificate e autonome tra loro;
4) se la persona offesa e l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto".

Il giornalista, che rettificherà o smentirà, non punibile sul piano penale, pagherà danni molto contenuti in sede civile. Dice l'ultimo comma dell'articolo 596-bis: "Il verificarsi di una causa di non punibilità esclude il diritto al risarcimento del danno, fatto salvo quello cagionato prima del verificarsi della causa di non punibilità. Il giudice nel liquidare il danno tiene conto dell'effetto riparatorio della rettifica o della smentita" . In sostanza verrà risarcito il danno maturato tra la data di pubblicazione dell'articolo e la data di pubblicazione della rettifica o della smentita. Il giudice, comunque, nel liquidare il danno dovrò tener conto dell'effetto collegato alla pubblicazione della rettifica o dello smentita "con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, senza commento".

Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche, l'editore della stampa non periodica, i quali non pubblicano la smentita o la rettifica, "sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione". Questa norma tutela la libertà del giornale e dei giornalisti. Un direttore responsabile può anche decidere che sia meglio pagare che perdere pubblicamente la faccia, soprattutto quando ritiene (ma non dimostrato nelle aule dei tribunali) di avere ospitato notizie diffamatorie sì, ma vere e di interesse pubblico.

Franco Abruzzo
Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia

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Nelle mie eterne e incessabili peregrinazioni internet mi sono imbattuto in argomenti legali che ho pensato potesse esser utile aver presenti qui sul forum.

Meglio mettere questo 3D in chiaro sul forum Discussioni con lo Staff o lo lasciamo qui?

Qualcuno vuol dare il suo contributo, postando aggiornamenti o articoli o altri approfondimenti che io abbia trascurato?

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Lo Zio Tazio

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Secondo me andrebbe reso pubblico e segnato come importante..... :wink:

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DUE SONO POCHI, QUATTRO TROPPI, TRE E' IL NUMERO PERFETTO.....

(294 km/h e poi venite a dirmi che non ha motore)


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Testa fusa

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molto importante, grazie Zio

prprio poco tempo fa mi domandavo che limite ci poteva essere a parlar 'male' di una persona nei forum


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Lima gomiti

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Lima gomiti

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....oh!Anche io me lo chiedevo... :roll:

:wink: :bunny:


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Sfasciacarene

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