Anti Autovelox
In Italia ogni dispositivo atto alla rilevazione di
strumenti per il controllo della velocità dei veicoli è illegale secondo la
legge 472/99 che riportiamo di seguito. Articolo 31 (Legge 472/99) in vigore dal
01/01/2000 Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Codice della Strada) 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i
seguenti: 9- bis. É vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e
consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di
cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per
il controllo delle violazioni. 9- ter. Chiunque produce, commercializza o
utilizza i dispositivi di cui al comma 9- bis é soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione
secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
e poi: